Andrea Ricciardi

In base all’articolo 483 del codice civile, l’erede che abbia accettato non può subire le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla scoperta di un successivo testamento: in tal caso egli sarà tenuto a soddisfare le eventuali disposizioni testamentarie nei confronti di soggetti non legittimari (soggetti diversi da coniuge, discendente o ascendente del defunto) nei limiti di quanto ricevuto; se l’erede è un legittimario è fatta salva la quota di legittima che gli è dovuta.

La norma mira tutelare l’erede dalle conseguenze negative derivanti dall’accettazione di un’eredità che avrebbe presumibilmente accettato con beneficio di inventario se fosse stato a conoscenza dell’esistenza del testamento scoperto posteriormente.

Incombe su chi impugna il testamento ex articolo 591 del codice civile, l’onere di dimostrare la dedotta incapacità (Corte di cassazione sentenza 27352/2014).


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