Eleonora Figliolia

Nella polizza da lei sottoscritta c’è una componente obbligatoria che condiziona l’erogazione del prestito principale (quello effettivamente richiesto dal debitore) e che copre il creditore a fronte di eventi che possono colpire il debitore non consentendogli di adempiere (morte, invalidità, perdita involontaria del posto di lavoro): il premio di polizza viene quantificato all’atto dell’erogazione del prestito principale in relazione a tutta la durata concordata del piano di ammortamento, accollato al cliente come prestito aggiuntivo trattenuto su un conto di deposito, contabilizzato con rata del prestito aggiuntivo inglobata nella rata unica di rimborso del prestito complessivo (prestito richiesto più prestito aggiuntivo) e l’importo del deposito restituito, per la parte non goduta, nel solo caso di estinzione anticipata del prestito.

Nella polizza da lei sottoscritta c’è poi anche una componente facoltativa che non condiziona l’erogazione del prestito principale e che copre il debitore a fronte di altri eventi indicati nel contratto (che nulla hanno a che vedere con il prestito ottenuto): anche qui il premio di polizza viene definito all’atto dell’erogazione del prestito principale in relazione a tutta la durata del piano di ammortamento, accollato al cliente come secondo prestito aggiuntivo trattenuto su un conto di deposito, con rata contabilizzata a margine dell’importo delle rate di rimborso del prestito richiesto (perché l’assicurato potrebbe recedere senza estinguere il prestito richiesto) e l’importo del deposito restituito, per la parte non goduta, nel solo caso di recesso dal contratto di polizza facoltativo.

In entrambi i casi la banca trattiene in deposito gli importi per i prestiti aggiuntivi erogati al debitore (sia il prestito aggiuntivo per la polizza obbligatoria, sia quello per la polizza facoltativa) e corrispondenti all’importo necessario a coprire l’annualità corrente e a quelle successive (nell’arco della durata temporale in cui è previsto il rimborso del prestito principale ) di entrambe le polizze e poi paga mese per mese la compagnia assicurativa. Ma, mentre per quel che riguarda la polizza collegata al prestito erogato, l’anticipazione del premio è giustificata in quanto deposito cauzionale necessariamente ancorato alla durata del rimborso, con l’anticipazione della polizza facoltativa la banca si autofinanzia, introitando gli interessi del deposito (che sarebbero spettati al cliente) come corrispettivo di intermediazione.

Per dirla in altre parole, quando il debitore richiede un prestito la banca gliene eroga due: l’importo del prestito richiesto viene consegnato al debitore, mentre l’importo del prestito aggiuntivo viene trattenuto in deposito per corrispondere il premio mensile della polizza di assicurazione finalizzata alla copertura di eventi morte, invalidità permanente e perdita (involontaria) del posto di lavoro del debitore, a fronte dei quali la compagnia assicurativa risarcisce il creditore per il capitale residuo non rimborsato. La rata del prestito richiesto e di quello aggiuntivo sono inglobate in una sola.

Se il cliente è malleabile, la banca gli rifila anche un terzo prestito che trattiene come deposito per corrispondere il premio mensile della polizza di assicurazione finalizzata alla copertura di eventi quali il risarcimento per i danni dovuti all’ignaro passante colpito dal classico vaso di fiori precipitato dal davanzale del cliente. La rata di questo terzo prestito viene mantenuta scorporata semplicemente perché il cliente, come nella fattispecie, potrebbe decidere di recedere da questo terzo prestito pur non estinguendo il prestito richiesto. Così scompare la sola rata di rimborso del terzo prestito, l’altra rata resta intonsa, non si fa confusione e tutto è più trasparente …


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