Ludmilla Karadzic

Che suo marito debitore non risulti più censito nella Centrale Rischi per l’Intermediazione Finanziaria (CRIF) significa solo che sono passati i tre anni di permanenza obbligatoria della segnalazione che decorrono dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima di rimborso del debito in questione.

Questa circostanza non ha alcun effetto sulla prescrizione eventuale del diritto del creditore o del cessionario a poter esigere il prestito erogato nel 2004 a favore di suo marito.

Nemmeno assume rilevanza il fatto che lei non abbia mai ricevuto una raccomandata AR di rinnovo della pretesa di rimborso del prestito nella finestra temporale di durata decennale a ritroso nel tempo decorrente da quando verrà formalizzata, per iscritto e, sempre con raccomandata AR, dall’attuale cessionaria del credito una richiesta di rimborso.

Infatti una comunicazione di ingiunzione al pagamento e di messa in mora potrebbe essere stata correttamente notificata a suo marito per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, e quindi a insaputa del destinatario, in occasione di temporanea assenza dal luogo di residenza.

Per non portarla per le lunghe, un modo per sapere se il debito sia effettivamente prescritto è quello di esprimere all’attuale creditore cessionario la disponibilità del debitore a saldare il dovuto a condizione gli sia mostrata copia di una ricevuta AR attestante l’avvenuto invio di una comunicazione AR interruttiva dei termini di prescrizione da parte di un qualsiasi titolare del credito negli ultimi dieci anni.


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