Carla Benvenuto

Sostanzialmente il coniuge non debitore, indipendentemente dal regime coniugale adottato di comunione o separazione dei beni, potrebbe essere chiamato al rimborso, anche dopo la separazione legale e comunque nei limiti della quota del 50%, solo per i debiti contratti dal coniuge debitore nell’interesse della famiglia (corsi di studio per i figli, canoni di locazione non versati per la casa di abitazione della famiglia, bollette di fornitura energia eccetera). Sicuramente non per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada (multe), che rientrano nella categoria delle obbligazioni personali e per le spese voluttuarie personali, nonchè per quel che riguarda la tassa automobilistica (bollo auto) e il premio di assicurazione per la responsabilità civile in riferimento ad una vettura di proprietà esclusiva del coniuge debitore.


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