L’articolo 4 del decreto legge 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro: in particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Inoltre, riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), una volta effettuato l’annullamento alla data del 31 dicembre 2018, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.
Mi sembra pacifico, a meno che le norme di legge e le comunicazioni riportate sul sito ufficiale di ADER non siano chiacchiere, che entrambe la cartelle (2007, 2008) siano state annullate d’ufficio. Pertanto, le domande successive restano assorbite da quanto fin qui esposto.
Peraltro (e ci scusi la malignità) comprendiamo benissimo che un avvocato consigli comunque di pagare indipendentemente dall’esito della controversia giudiziale, anche implicitamente ammettendo che il suo apporto e il suo onorario sono stati ininfluenti: ma, forse, uno sguardo al decreto legge 119/2008, almeno nel suo caso, avrebbe potuto darlo, anche se l’avesse assistita gratuitamente.
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