Annapaola Ferri

Potrebbero senz’altro essere, eventualmente, eccepiti vizi di notifica dell’ingiunzione se la notifica alla sede legale della società chiusa preclude la conoscenza dell’atto alle persone patrimonialmente responsabili dell’esposizione debitoria sociale, anche in tema di interruzione dei termini di prescrizione del credito ingiunto: tuttavia, nel proseguo dell’esposizione del quesito sembra emergere la non conoscenza di quanto disposto dall’articolo 2291 del codice civile e che cioè, nella società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Peraltro, dal momento che la società in nome collettivo è stata chiusa, nemmeno potrebbe essere eccepita la questione di notifica dell’ingiunzione al soggetto in qualità di socio o a titolo personale, perchè l’unica eccezione in tema di legittimazione passiva che potrebbe essere sollevata sotto questo aspetto, sarebbe quella (per il socio) di poter far valere in sede esecutiva il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, che, evidentemente, non esiste più (Corte di cassazione, sentenza 8956/2006).


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