Piero Ciottoli

Il requisito di non possedere un altro fabbricato idoneo ad abitazione deve essere riscontrato in senso soggettivo, in relazione alla non utilità dello stesso per dimensioni e caratteristiche alla scopo abitativo del contribuente e della sua famiglia. Analogamente, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata con medesimo beneficio, deve intendersi come mancanza di disponibilità effettiva di essa: in pratica si ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto prima casa anche se l’immobile di proprietà del contribuente, acquistato con medesimo beneficio, sia stato assegnato al coniuge separato, in sede di separazione o divorzio, in quanto affidatario di prole minorenne. (Cassazione 2278/2016).

Non rileva che poi, per esigenze proprie dell’affidatario, ancora convivente con la prole minore, l’immobile sia stato concesso in locazione a terzi. Ciò che conta è che il proprietario nel proprio immobile, acquistato con i benefici fiscali prima casa, non possa tornarci a vivere per una disposizione giudiziale.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.