Paolo Rastelli

Per quel che riguarda il pignoramento esattoriale della pensione, cioè il prelievo coattivo sul rateo pensionistico per debiti verso la Pubblica Amministrazione azionati da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), l’articolo 72 ter del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, parla chiaro stabilendo che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro. Resta ferma la misura di 1/5 se le somme corrisposte a titolo di stipendio superano i cinquemila euro.

Ne deriva che per il pignoramenti della pensione per crediti esattoriali azionati da ADER non è prevista alcuna forma di riduzione dei limiti di pignorabilità previsti dal DPR 602/1973 rispetto all’articolo 545 del codice di procedura civile. E ciò, probabilmente, è riconducibile alla circostanza che il legislatore ha già temperato i limiti di pignorabilità della pensione, stabilendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di 1/5.

Pertanto alla somma della pensione di vecchiaia, o di anzianità e di quella di reversibilità, sottratto il minimo vitale (pari a 680 euro), si ottiene l’importo pignorabile. Sull’importo pignorabile si applica il 20%, che è quanto sarà trattenuto mensilmente dall’INPS in caso di azione esecutiva promossa da ADER.

Nella fattispecie lei subirà un prelievo mensile di 544 euro circa.


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