L’esperimento di azioni giudiziarie, intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o alla rivendicazione di risarcimento danni per la mancata disponibilità di beni ereditari è un diritto dell’erede ((Cassazione sentenza 10060/2018).
A quanto ci risulta Confconsumatori sta già assistendo alcuni azionisti di Banca Veneto; intanto è stato recentemente istituito il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), che dovrebbe rimborsare chi è stato truffato dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017 (Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti, Cariferrara, le banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate).
Con una dotazione finanziaria lorda iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il FIR è finalizzato al ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di risoluzione. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla Legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro è pari al 30 per cento del costo di acquisto di azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, entro il limite massimo complessivo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore.
Un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 gennaio 2019 – ma a causa dei soliti burocrati dell’UE, il MEF attende il via libera del governo che sta trattando per evitare sanzioni) saranno chiarite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, ed il relativo procedimento amministrativo. In particolare, sarà istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti (risparmiatore non qualificato, acquisto dei titoli, pregiudizio ingiusto da parte delle banche in liquidazione coatta amministrativa, ecc.) dovrà esser inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (anche a mezzo PEC), entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.
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