Quello che le è stato riferito è vero fino ad un certo punto: il requisito necessario per fruire delle agevolazioni cosiddette prima casa è rappresentato dall’effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, con irrilevanza di un successivo spostamento della residenza (Cassazione 4603/2014).
Pertanto, se lei ha trasferito, nel termine dei 18 mesi dall’acquisto, la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile per il quale ha fruito delle agevolazioni, sta a posto.
Comunque, l’Agenzia delle entrate può notificare un avviso di accertamento per il recupero delle agevolazioni fiscali godute senza averne diritto, con relative sanzioni, entro tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel comune dove si trova l’immobile.
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