Lilla De Angelis

Come è noto, la legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevede tre opzioni per il debitore che voglia fruire delle procedure previste dalla normativa.

La prima opzione prevede un accordo con i creditori condizionato dall’adesione dei titolari di almeno il 60% della massa debitoria: si tratta, pertanto, di una scelta improponibile, se il creditore (la Pubblica amministrazione) è uno solo e se si presume, come nella fattispecie, che non abbia autonomia decisionale per sottoscrivere un accordo di questo tipo.

Ricordiamo, infatti, che il contribuente che riceve un accertamento fiscale per omessa dichiarazione dei redditi dispone di tutta una serie di strumenti, normativamente previsti, per evitare di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi. Questi strumenti sono finalizzati ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato, i diritti del contribuente e l’effettiva capacità contributiva, dall’altro. Stiamo parlando, in particolare, di autotutela, acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione, ricorso tributario, conciliazione giudiziale. Analoghi strumenti sono previsti nel caso di sanzioni amministrative riconducibili alla violazione del Codice della strada.

La seconda opzione consiste nella presentazione, da parte del debitore, del cosiddetto piano del consumatore che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Dalla data dell’omologazione del piano il creditore non potrà iniziare o proseguire azioni esecutive. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento il giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Quando il creditore contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa comunque se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa di liquidazione dei beni del debitore.

Qualora il giudice non omologasse il piano del consumatore, la terza opzione prevede la liquidazione del patrimonio del debitore il cui inventario dovrà essere allegato all’istanza: il giudice nomina un liquidatore e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive.

L’omologazione di un piano del debitore (rectius consumatore) consiste nella possibilità di procedere alla liquidazione del solo patrimonio indicato dal debitore. L’omologazione della liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, consiste nella possibilità di procedere alla liquidazione attraverso un liquidatore nominato dal giudice. Il vantaggio, in entrambi i casi, è rappresentato dal fatto che procedure potranno essere condotte senza l’assillo di azioni esecutive incombenti ed evitando il rischio che la vendita sia realizzata tramite asta, con le conseguenze che ciò comporta in termini di ricavato.

Infine, aspetto importante di entrambe le procedure, è la possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio parziale (piano del consumatore) o integrale (liquidazione dei beni) del debitore.

Infatti, il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti del creditore non soddisfatto a condizione che abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda.

Tuttavia, l’esdebitazione é esclusa per i debiti fiscali che, pur avendo origine anteriore al decreto di apertura delle procedura del piano del debitore o della liquidazione integrale dei beni del debitore, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Si può rispondere, infine, alla domanda posta: il debitore che ha debiti di natura tributaria o derivanti da sanzioni amministrative può certamente presentare istanza di liquidazione integrale dei propri beni prevista dagli articoli 14 ter e seguenti della legge 3/2012.


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