Marzia Ciunfrini

Ci sembra di capire che lei si stia riferendo ai contenuti dell’articolo 2900 del codice civile, secondo il quale il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il presupposto dell’azione prevista dall’articolo 2900 del codice civile, detta surrogatoria, è che vi siano un creditore ed un debitore: pertanto, tale presupposto potrebbe verificarsi solo nel momento in cui la Suprema Corte dovesse riconoscere il credito dell’Agenzia delle Entrate vantato nei suoi confronti.

Ma, per procedere con l’azione surrogatoria, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe preliminarmente chiedere la revocatoria (ex articolo 2901 del codice civile) dell’atto notarile in cui il coniuge coerede superstite al de cuius, legittimario leso dalle disposizioni testamentarie, dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa e/o azione nei confronti del figlio nominato, illegittimamente, erede universale.

Ricordiamo che il creditore può domandare al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando, fra l’altro, anche trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

La ratio della norma è finalizzata ad evitare a chiunque di porre in essere una consapevole violazione del proprio obbligo di condotta, anche nei confronti di un futuro eventuale creditore, nel mantenere il proprio patrimonio in condizioni tali da garantire il rimborso di un debito, anche futuro.

Tuttavia, l’articolo 2903 del codice civile stabilisce che l’azione revocatoria, specie quando l’atto è anteriore al sorgere del credito (Cassazione sentenza 4296/1997), si prescrive in cinque anni dalla data di perfezionamento dell’atto revocabile.


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