Tullio Solinas

Come prevede l’articolo 43, comma 2 del decreto legge 109/2018 Invitalia è autorizzata – nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge , finalizzate al recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate (del mutuo concesso nel 2007) – ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di capitale non ancora rimborsato, interessi ed interessi di mora.

Il comma 1 dell’articolo 43 del decreto legge 109/2018 stabilisce che i debiti che possono essere oggetto del beneficio sono anche quelli per i quali sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purche’ il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo e che l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Ora, l’entrata in vigore del provvedimento è del 29 settembre 2018 – Sussistono tre motivi di inammissibilità della richiesta:

  1. non erano in corso (o, almeno, nel quesito posto non se ne fa alcun riferimento) procedure giudizialmente assistite finalizzate alla gestione della crisi d’impresa o attività giudiziali, pendenti alla data del 29 settembre 2018 e riguardanti l’azienda di cui lei era socia;
  2. l’istanza di adesione al beneficio doveva essere presentata entro e non oltre il 29 novembre 2018;
  3. il credito vantato da Invitalia risultava presumibilmente già iscritto a ruolo nel dicembre 2017 (comunicazione a cui si fa riferimento nella missiva del dicembre 2018).

Il primo motivo assorbe gli altri due. Per quanto attiene l’accesso agli atti, qualora dalla data di omesso pagamento della prima rata del mutuo a suo tempo concesso, ad oggi, siano trascorsi meno di dieci anni, una richiesta di accesso agli atti peggiorerebbe ancor più la sua situazione rendendo impossibile eccepire, fra qualche tempo, l’intervenuta prescrizione del credito; se è vero, e non abbiamo motivo di dubitarne, che le precedenti comunicazioni inviate all’azienda di cui è stata socia, sono tutte viziate da errore di notifica.

E meno male che la sua interlocutrice, funzionaria di Invitalia, non le ha messo nero su bianco che l’unica opzione per regolare la posizione debitoria sospesa sarebbe stata quella di fare richiesta di un piano di rateizzazione per l’intero importo dovuto: perché quella comunicazione scritta avrebbe sanato anche gli eventuali, precedenti, vizi di notifica.


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