Per quanto attiene la permanenza in centrale rischi del nominativo del debitore, in caso di inadempimento per morosità, essa è prevista fino a 3 anni dalla data di scadenza del contratto di prestito e, comunque, per non più di cinque anni dalla data di prima segnalazione, qualora intervenissero successivi aggiornamenti della posizione che potrebbero rinnovare il triennio di permanenza. Difficilmente potrà avere accesso al credito durante questo periodo.
Il creditore non può escutere parenti, amici, datori di lavoro del debitore e nemmeno potrebbe contattarli per rendere nota la posizione del debitore ed esercitare, così, sul debitore stesso, una illecita pressione psicologia: molto spesso, tuttavia, si tratta di pratiche frequentemente utilizzate da società di recupero crediti, che il debitore può contrastare con querele circostanziate e segnalazione alla questura competente.
Per 1.400 euro difficilmente il creditore si avventura in un tentativo di azione esecutiva all’estero: ma se si tratta di una banca di dimensioni mondiali e lei svolge attività di lavoro in un paese dove questa banca è presente, nulla si può escludere.
Lo scenario più verosimile, tuttavia, è la cessione del credito da parte della banca ad una società di recupero che opera nel paese in cui lei ha contratto il prestito.
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