Naturalmente, conviene si faccia assistere da qualche esperto (anche una associazione di consumatori va bene) per perfezionare l’offerta di saldo stralcio in modo che il documento possa essere efficacemente esibito in sede giudiziale qualora il creditore, nel corso dei vent’anni di durata del piano di ammortamento, cedesse il credito ad altro soggetto (non sarebbe la prima, nè l’ultima volta) e quest’ultimo tentasse di modificare i termini dell’accordo.
Tenendo presente che in caso di inadempimento l’accordo a saldo stralcio stipulato con il creditore non rappresenta una novazione: in parole semplici, l’inadempimento (ad esempio, sette ritardi anche non consecutivi alle scadenze concordate) comporterebbe la decadenza dell’accordo, il debito verrebbe ricalcolato in base a quello originale (nella fattispecie 30 mila euro) gravato da spese di esazione ed interessi moratori applicati come non lei avesse mai versato un centesimo, salvo alla fine detrarre quanto anticipato prima che si verificasse l’inadempimento con l’obbligo, tuttavia, di versare il dovuto residuo in un’unica soluzione. Insomma, come lei stesso teme, si tornerebbe punto e a capo.
Per quanto attiene la seconda domanda, invece, le suggerisco di ricontattare il creditore in considerazione della circostanza che non sempre le associazioni di consumatori svolgono direttamente anche il ruolo di garanti dei prestiti: farebbe bene a rivolgersi ad un confidi, anche attraverso l’associazione di consumatori con cui è in stretto contatto, e, in ogni caso, a sentire quest’ultima per cercare di capire quali siano le problematiche emerse.
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