Patrizio Oliva

Quando il debitore paga al creditore l’importo del debito e successivamente si accorge che il credito era prescritto, non può richiederne la restituzione: infatti, la circostanza che un credito sia prescritto non significa che il credito non sia legittimo, ma solo che la legge, allo scopo di stabilire un certo grado certezza nei rapporti fra creditore e debitore e per evitare che il debitore resti indefinitamente soggetto ad una incombente azione di riscossione forzata promossa dal creditore, fissa dei termini temporali oltre i quali il creditore non può più esigere il dovuto. Ma, se il debitore paga spontaneamente, senza coercizione legale o fisica, il creditore non potrà essere chiamato a restituire quanto ricevuto a saldo di un credito certo e liquido, anche se non esigibile perchè prescritto.

Quanto sopra, sostituendo la figura del debitore con quella dell’INPS o della curatela fallimentare dell’azienda presso la quale ha prestato servizio, e surrogando il creditore con la sua collega, dovrebbe servire a farle comprendere che il TFR corrisposto alla sua collega non potrà più tornare indietro, anche se lei chiedesse all’impiegata INPS di Olbia, che ha istruito le due pratiche, il perchè della differenza di trattamento.

Peraltro, non c’è nemmeno, in prima battuta, bisogno di coinvolgere la collega: sarebbe sufficiente asserire che le risulta che un caso simile al suo sia stato liquidato senza ulteriore richiesta di ulteriori atti interruttivi della prescrizione intervenuti fra il 21.07.2012 e il 11.12.2017.

Di più non possiamo seriamente aggiungere, non avendo letto le carte e senza nemmeno che lei abbia inteso almeno riferire le motivazioni addotte (o ipotizzate) dall’avvocato che la segue.


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