Genny Manfredi

Il padre non convivente nel nucleo familiare formato dalla madre e dai due figli minori, non coniugato con la madre dei due figli minori e che abbia riconosciuto i due figli minori, ai soli fini dell’ottenimento delle prestazioni sociali riservate ai minori (ISEE minorenni), si considera facente parte del nucleo familiare dei due figli minori.

Nella fattispecie, pertanto, quando la madre dei due figli minori compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ISEE minorenni, deve includere anche il padre naturale dei minori nel nucleo familiare.

Tuttavia, qualora il padre dei due minori avesse avuto altri figli da donna diversa dalla madre dei due minori, è prevista una particolare modalità di calcolo dell’ISEE minorenni: cioè, si integra l’ISEE minorenni con con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della condizione economica del padre non convivente, ma quest’ultimo non entra a far parte integrante del nucleo familiare dei minori per i quali si chide la prestazione sociale ad essi riservata.


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