Marzia Ciunfrini

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario può formare, con l’assistenza di un notaio, lo stato di graduazione: i creditori conosciuti (gli stessi che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario) sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca); per quelli non aventi diritto di prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione, ed in assenza di reclami e/o nuove richieste di inclusione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Questa procedura ha dei costi molto rilevanti: tuttavia, l’attività di notifica ai creditori dello stato di graduazione consente, all’erede che ha accettato con beneficio di inventario, di eccepire la prescrizione triennale del diritto dei creditori, indicati nella dichiarazione di accettazione, ad agire esecutivamente nei suoi confronti.

La procedura descritta è regolata dall’articolo 499 e 502 (per quel che attiene la prescrizione breve triennale) del codice civile.


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