Quello che potrebbe essere effettivamente avvenuto non è chiaro e nemmeno si evince da quanto lei riporta nel quesito: nella speranza che l’informazione possa risultare utile, possiamo solo precisare che l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede che le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (non sussiste, cioè, il limite del 20% al prelievo).
Inoltre, a differenza di quanto avviene per la pensione, per il pignoramento dello stipendio non esiste un minimo vitale, inteso come parte impignorabile della retribuzione. Tuttavia, lo stesso articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che il pignoramento per il simultaneo concorso di azioni esecutive avviate per crediti ordinari, esattoriali ed alimentari non può estendersi oltre la metà dello stipendio (al netto degli oneri fiscali e contributivi nonchè al lordo delle ritenute per cessione del quinto, prestito delega, ritenute ex articolo 156 del codice civile).
La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotta dalla legge legge 3/2012 non può intervenire sui crediti alimentari, per i quali, dunque, non può esserci esdebitazione.
Se non è in grado di fornire ulteriori elementi sul presunto sequestro totale dello stipendio, noi non possiamo aggiungere altro.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.