Annapaola Ferri

Deve chiedere, a chi esige di riscuotere il credito, copia della documentazione che legittima la pretesa: nella fattispecie, non si tratterà di copia del contratto di cessione, bensì del decreto giudiziale con cui vengono assegnati al nuovo soggetto i crediti vantati dalla banca fallita.

Per il resto, purtroppo, la giurisprudenza consolidata ritiene che un accordo transattivo a saldo stralcio perfezionato con il vecchio creditore non costituisca novazione qualora i pagamenti non risultino integralmente eseguiti: tuttavia potrà senz’altro chiedere, al nuovo creditore, un estratto conto cronologico che mostri come dal debito residuo dovuto al vecchio creditore sia venuta a formarsi la somma attualmente pretesa, con il dettaglio degli interessi moratori applicati.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.