Gennaro Andele

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito dedicato, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali (gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133).

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato.

Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati.

È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


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