Ludmilla Karadzic

L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati (legge 402/1975) spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero.

Il fatto che lei abbia percepito l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati contrasta con l’affermazione in cui asserisce di aver acquisito la cittadinanza dello stato estero in cui ha lavorato. Evidentemente, nel quesito, manca qualche elemento chiave, oppure all’estero ha acquisito solo la residenza, ma non la cittadinanza.

In ogni caso l’ISEE può essere richiesto dai soli cittadini residenti in Italia.


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