Ornella De Bellis

Chi convive con i propri genitori e non produce reddito (reddito zero) è a carico fiscale dei propri genitori, indipendentemente dal fatto che i genitori fruiscano, o meno, delle detrazioni per figlio a carico (fiscale) in sede di dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, solo a scopo di precisazione per chi ci leggesse, un figlio non convivente con i propri genitori, che ha età maggiore di 26 anni può costituire nucleo familiare a sè stante (anche formato da un unico elemento). Se, invece, ha età minore di 26 anni, per formare nucleo familiare autonomo (senza includere i propri genitori) qualora non conviva con i propri genitori, deve possedere uno dei requisiti seguenti: avere figli e/o essere coniugato e/o percepire reddito superiore a 2840,51 euro.

Per rispondere alla domanda specifica, il nucleo familiare riferito alla DSU/ISEE presentata il giorno 18 febbraio deve essere coerente con la famiglia anagrafica accertata dallo stato di famiglia emesso, dall’anagrafe della popolazione del comune di residenza, lo stesso giorno (o in precedenze se non sono intervenuti cambiamenti).

E’ lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Questo per quanto attiene l’eventuale incremento della famiglia anagrafica quando la sua compagna, a fine anno, si trasferirà a convivere.


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