Paolo Rastelli

L’articolo 4 del Decreto Legge 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro con l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’iscrizione a ruolo, ovvero il momento in cui la Pubblica Amministrazione decide che il credito deve essere recuperato coattivamente non coincide con la data di affidamento dei ruoli ad Agenzia delle Entrate riscossione. La cartella indicata come numero uno, può, dunque, non essere inclusa fra quelle cancellabili automaticamente.

In ogni caso, il DPR 602/1973, articolo 86, non correla il fermo amministrativo ad un credito maggiore di 800 euro.

Per essere certi che una cartella esattoriale non sia stata correttamente notificata, non basta non averla ricevuta, ma bisogna acquisire (tramite accesso agli atti) la documentazione (in particolare le relate di notifica) in possesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, la cartella esattoriale, che lei asserisce di non aver ricevuto, può essere stata notificata per compiuta giacenza in occasione di una sua temporanea assenza da casa.

La presentazione di un ricorso amministrativo (invio delle motivazioni del pagamento ridotto) non sospende i termini per la presentazione del ricorso giudiziale, l’unico che avrebbe potuto sancire il suo diritto a versare l’importo della tassa automobilistica in misura pari a quella prevista per le automobili di interesse storico.

Il fermo amministrativo può essere posto su qualsiasi veicolo di proprietà del debitore: non necessariamente sul veicolo per il quale fu pagata la tassa automobilistica in misura insufficiente.

Nessuna norma vigente prevede, a quanto a noi risulta, che per procedere coattivamente servano due solleciti successivi.


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