Genny Manfredi

Poichè l’ISEE minorenni è finalizzato ad ottenere prestazioni sociali a favore del bambino, la circostanza che il genitore naturale non convivente neghi la propria collaborazione alla compilazione ed alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nelle forme e modalità previste dalla legge, attesta la propensione del genitore non convivente a non assumersi le responsabilità e gli obblighi che gli derivano dalla condizione di padre.

Per certificare l’assenza di vincoli affettivi ed economici fra il genitore non convivente ed il minore, è necessario rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza, presentare un atto notorio in cui si dichiara che il genitore non convivente con il bambino nega di fornire i dati necessari per la compilazione della DSU/ISEE minorenni, e che fra il minore ed il genitore non convivente non sussistono al momento vincoli affettivi ed economici, ed attendere gli accertamenti che verranno svolti, anche con l’ausilio della polizia municipale.

Solo in seguito all’accertamento effettuato dai servizi sociali comunali si potrà presentare la DSU/ISEE senza il contributo del genitore non convivente con il minore. L’alternativa alla procedura testé descritta è la rinuncia a concorrere ai benefici che la legge riserva ai minori su base ISEE.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.