Ludmilla Karadzic

Il traente (la sua ex compagna) potrebbe subire il protesto dell’assegno e verrà sicuramente iscritta nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) con successiva inibizione (revoca) della possibilità di emettere assegni per almeno sei mesi, oltre a subire una sanzione amministrativa che potrà essere comminata, fra qualche tempo, dal Prefetto.

Per non ingarbugliare la matassa, conviene che sia la sua compagna (è la sua ex compagna ad aver emesso un assegno con firma difforme dallo specimen a suo tempo depositato in filiale all’apertura del conto corrente), con un proprio assegno, ad effettuare il pagamento tardivo, corrispondendo al beneficiario (il titolare del negozio) il pagamento dell’importo facciale, più una penale pari al 10% dell’importo facciale più interessi legali maturati dalla data di scadenza per la presentazione dell’assegno alla data di pagamento. Con la quietanza liberatoria, rilasciata dal creditore, da presentare alla banca entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione all’incasso dell’assegno, eviterà iscrizione nella CAI, revoca semestrale di sistema (il ritiro del carnet) e sanzione amministrativa prefettizia.

E’ chiaro che la sue ex compagna potrebbe denunciarla per furto del libretto e tentativo di prelievo dal conto corrente, anche se quest’ultima ipotesi sarebbe difficile da dimostrare dal momento che risulta evidente la sua buona fede, avendo apposto sul modulo la sua firma e non quella, contraffatta, della sua ex compagna.

Ad ogni modo, è la sua ex compagna che deve agire, adesso, per evitare le conseguenze dall’aver emesso un assegno con firma non conforme. Quindi non saldi il pagamento al negozio di cucine, ma trasferisca il denaro alla sua ex in modo che possa regolarizzare la posizione.


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