Simonetta Folliero

L’atto di pignoramento del conto corrente per debiti esattoriali (quelli per i quali agisce il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine alla banca di prelevare il saldo e versarlo direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (articolo 72 bis DPR 602/1973).

In questa evenienza la banca consegna il saldo prelevato ad Agenzia delle Entrate Riscossione o comunica l’esito infruttuoso del pignoramento ed il conto corrente ritorna pienamente operativo.

Se, invece Agenzia delle Entrate Riscossione procede ex articolo 543 del codice di procedura civile, la banca è tenuta agli obblighi che la legge impone al custode ed il conto corrente resta bloccato fino al decreto di assegnazione del giudice (anche se il saldo è a zero o in rosso).

Con le conseguenze, a carico del debitore, che il blocco comporta (assegni non pagati, bonifici non accettati e restituiti al disponente).


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