Ai fini del calcolo dell’Assegno al Nucleo familiare, dal primo gennaio 2007 è stata prevista l’inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti (articolo 1, comma 11, lettera d), Legge 296/2006).
Ribadiamo che la norma citata non equipara ai minorenni i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni presenti in un nucleo familiare con più di tre figli, ma dispone solo che ai fini della determinazione dell’assegno (qualora ne avesse diritto) i figli compresi tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, fanno numero come figli minori (il numero di figli minori serve per determinare individuare l’importo spettante).
Ricordiamo anche che ai fini dell’ANF il nucleo familiare (diverso da quello che va individuato ai fini ISEE) comprende:
– chi richiede l’assegno;
– il coniuge;
– i figli aventi un’età inferiore ai 18 anni.
Con la norma citata i figli compresi tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, fanno numero come figli minori, se nel nucleo familiare familiare i figli hanno tutti età minore di 26 anni (e, aggiungiamo noi, per chiarezza, se esiste il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare).
Tuttavia, per aver diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) è necessario che sia presente, nel nucleo familiare ANF, almeno un figlio minore (intendendo come minore un soggetto che ancora non abbia compiuto il 18.mo anno di età) oppure vi siano presenti figli maggiorenni, ma inabili. Pertanto, appena i due gemelli sono diventati maggiorenni, nel settembre 2018, le è stata correttamente interrotta l’erogazione dell’ANF.
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