Giuseppe Pennuto

Quello che potrebbe sembrare a noi, vale meno di zero (ma grazie per la fiducia): comunque, la cartella esattoriale sembrerebbe essere stata notificata nei termini, dal momento che per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della Strada (CdS), il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’infrazione. Infatti l’articolo 28 della Legge numero 689/81 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al Codice della Strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Tanto premesso è ora da vedere se il diritto a riscuotere l’importo preteso con la cartella esattoriale notificata il 20 settembre 2009 sia andato prescritto: per saperlo bisogna recarsi presso gli sportelli dell’esattore comunale a cui è stata affidata la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative originate da infrazioni al CdS non pagate dagli obbligati (presumibilmente Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) che ha notificato la cartella di pagamento e verificare, con accesso agli atti e istanza di copia delle relate di notifica, se dal settembre 2009 siano state notificate al destinatario, per compiuta giacenza – presso gli uffici postali o l’albo pretorio comunale – comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, quali avvisi di intimazione al pagamento, atti cautelari (fermo amministrativo) o esecutivi (pignoramento ed espropriazione) anche infruttuosi.


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