Annapaola Ferri

Lasciando stare i problemi di successione, litigi ecc, la risoluzione della donazione per mutuo consenso, non è soggetta a azioni revocatorie da parte dei creditori? Quindi potrebbe essere fatta sia prima dell’insorgere dei debiti e sia quando questi si manifestano? I creditori non possono metterci becco?

Come accennato in apertura di questo topic, può essere chiesta al giudice la revocazione di un atto di disposizione del debitore. Pertanto, anche se a questo mondo nulla si può escludere, essendo l’atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso un atto congiunto fra donante non debitore e donatario eventuale futuro debitore, che il creditore ne possa chiedere la revocazione e che tale richiesta sia giudicata ammissibile, ci sembra una ipotesi poco verosimile; tanto più, dovendo essere dimostrato che il donante fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore risolvendo la donazione per mutuo consenso, in un momento in cui il debito neanche esisteva; e tenuto conto che con la risoluzione della donazione per mutuo consenso si ripristina una situazione comunque preesistente.


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