Annapaola Ferri

In merito al quesito precedente, il notaio e altri professionisti mi hanno detto che se anche la donazione venisse effettuata prima di qualsiasi sorgere di un debito, in futuro l’agenzia delle entrate può sempre chiedere un’azione revocatoria non trovando altri beni, in merito alla donazione indiretta ricevuta dai miei genitori essa potrebbe essere revocata per ingratitudine oppure la donazione sciolta per mutuo dissenso, quale opzione sarebbe la più sicura?

Naturalmente, i professionisti ed il notaio non hanno torto: la nostra risposta è stata formulata sulla base della circostanza che, comunque, l’azione revocatoria dell’atto di donazione sottoscritto dal debitore deve essere avviata dal creditore entro cinque anni dalla sua iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Se il debitore si muove per tempo, quando il debito non è ancora sorto, i rischi di azione revocatoria si riducono sensibilmente.

L’altra soluzione, ovvero la risoluzione della donazione per mutuo consenso (o dissenso, se si vuole indicare il venir meno del consenso), è un’altra opzione percorribile e senz’altro più sicura rispetto ad una ipotesi, imminente con altissima probabilità, di escussione coattiva del donatario.

Tuttavia il problema è un altro e non può essere inquadrato senza conoscere nel dettaglio la situazione familiare del futuro probabile debitore: con la donazione della nuda proprietà ricevuta a sua volta dai genitori, infatti, il donatario potrebbe trasferire ad un figlio il bene; con la risoluzione della donazione per mutuo consenso, il bene (la nuda proprietà) rientra nel patrimonio del donante e qui bisognerebbe analizzare i possibili successivi scenari successori, perché non è detto che la nuda proprietà possa essere poi riacquisita dall’ex donatario (o dai suoi discendenti) per eredità.


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