Ludmilla Karadzic

La Corte di cassazione, con la sentenza 18248/2014, ha individuato nei soli crediti sorti per soddisfare esigenze di natura voluttuaria o originati da finalità meramente speculative, quelli per i quali non può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, sicché anche un credito da risarcimento originato da responsabilità civile o penale di uno dei coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale può essere escusso attraverso la liquidazione coattiva dei beni conferiti al fondo.


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