Marzia Ciunfrini

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

E’ quanto prevede l’articolo 642 del codice di procedura civile. Naturalmente, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo si riverbera poi sul terzo pignorato (l’amministrazione pubblica da cui lei dipende).

Inoltre, qualora non si tratti di decreto ingiuntivo provvisto di provvisoria esecuzione, l’articolo 546, sempre del codice di procedura civile, dispone che dal giorno in cui gli è stato notificato l’atto di pignoramento, il terzo (l’amministrazione pubblica da cui lei dipende) è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Insomma, nei confronti del terzo pignorato, gli effetti sostanziali del pignoramento si producono fin dal giorno della notifica, mentre nei confronti del creditore procedente (con la consegna dei prelievi accantonati), si producono solo in seguito al perfezionarsi della procedura giudiziale di accertamento, quantificazione della percentuale di prelievo ed assegnazione delle somme accantonate.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.