Può procedere se crede: la banca non è obbligata a concedere l’accollo liberatorio del mutuo, ma può concedere (e alla banca conviene, da un punto di vista contabile amministrativo) un accollo non liberatorio: nel senso che le rate da pagare le invia al fratello acquirente (debitore accollante) o le preleva grazie ad un addebito permanente dal conto corrente del nuovo acquirente, ma in caso di inadempimento – e prima di avviare azione esecutiva di espropriazione per il prestito garantito da ipoteca immobiliare – si rivolge al debitore accollato (sua sorella) per esigere il dovuto (anche pignorandole lo stipendio, se necessario) che resta vincolata in qualità di garante del mutuo ipotecario a suo tempo concesso a lei personalmente.
Se anche questa soluzione di accollo non liberatorio (che garantisce al massimo la banca) dovesse risultare non perseguibile, vorrà dire che lei fornirà mensilmente a sua sorella l’importo relativo alla rata del mutuo da pagare, oppure acquista senza detrarre il capitale residuo del mutuo garantito da ipoteca e lascia le rate da pagare a sua sorella (se si fida).
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