Tullio Solinas

Il beneficiario della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha diritto ad una indennità ridotta, se la nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, o parasubordinato, genera un reddito annuo (lordo) almeno pari a 8 mila euro euro (nota bene: la di NASpI in misura ridotta è correlata al fatto che il disoccupato percepisca un reddito presunto superiore a 8 mila euro su base annua, non relativamente ai mesi (4, nella fattispecie) di durata del contratto.

In pratica, nel periodo in cui il beneficiario fruisce della nuova occupazione, la NASpI viene ridotta in misura pari all’80% dei redditi effettivi lordi presunti percepiti nel corso della nuova prestazione lavorativa (per lei 4 mesi), rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità.. In pratica, supponendo che la nuova attività inizi il primo febbraio 2019 e che la fine dell’indennità di disoccupazione cada il 31 gennaio 2020, il reddito effettivo lordo percepito (nei 4 mesi), si divide per il numero di mesi (12 nel suo caso) che intercorrono dalla data di inizio attività e la fine dell’indennità: il risultato sia X. Ogni mese, di qui fino a gennaio 2020 l’indennità Naspi (lorda) verrà decurtata di un importo pari all’80% di X.

Solo a titolo di esempio (è ovvio che possano esserci aggiustamenti in base a detrazioni e deduzioni godute dal lavoratore che possono portare a scostamenti se si effettua una valutazione con il reddito netto) ammesso che il reddito netto percepito nei 4 mesi sia di 2 mila euro, avremo un reddito netto, rapportato al periodo che va dal primo febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, pari a circa 170 euro (X). Dunque al netto, l’80% di X, sarà circa 136 euro. Dal primo febbraio 2019 (e fino al 31 gennaio 2020) lei percepirà una NASpI ridotta all’incirca pari a 750 – 136 euro = 614 euro.

La prestazione decade se il beneficiario della NASpI inizia un’attività di lavoro subordinato o parasubordinato, di durata superiore a sei mesi senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dall’avvio della nuova prestazione di lavoro. Non è il suo caso, ma conviene comunicare all’INPS il reddito presunto percepito durante la nuova attività di lavoro che si avvicini il più possibile a quello effettivo, onde evitare penosi conguagli in sede di consuntivo, quando poi vengono prelevati i dati reali di reddito dall’Anagrafe Tributaria, con possibilità anche di avvisi di addebito immediatamente esecutivi per la restituzione di quanto eventualmente erogato in più.


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