Giorgio Martini

L’articolo 3 (beneficiari) del decreto legislativo 147/2017 stabilisce che il ReI e’ riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso del requisito di avere un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila.

Per patrimonio mobiliare deve intendersi il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (articolo 1 del decreto legislativo 147/2017 – Definizioni).

L’articolo 5 comma 4 del DPCM 159/2013 dispone che per i depositi e conti correnti bancari e postali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Punto: non è prevista alcuna franchigia.

La franchigia di 6 mila euro, cui si accenna nel quesito, rientra nell’algoritmo di calcolo – che deve essere implementato dall’INPS per calcolare correttamente (conformemente alla legge) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – attraverso la regola fissata dall’articolo 5 comma 6 del del DPCM 159/2013, laddove si stabilisce che dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6 mila euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e’ incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4.

Ma, al comma 6 dell’articolo 5 del DPCM 159/2013 non si fa alcun riferimento nell’articolo 3 del decreto legislativo 147/2017 che fissa i requisiti per i beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI).

Insomma, nella fattispecie riportata nel quesito, con un patrimonio mobiliare attestato da 6610 euro di giacenza media 2018, non si hanno i requisiti per beneficiare del ReI.


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