Lilla De Angelis

La comunicazione finalizzata ad accertare la legittimità a riscuotere il credito del soggetto che si presenta al debitore è la prima cosa da fare per non rischiare di pagare a vuoto e vedersi, magari, rinnovata la richiesta da altri. La copia del contratto originario di finanziamento è una richiesta legittima se si contesta il credito (la firma apposta potrebbe essere disconosciuta dal presunto debitore). L’estratto di conto cronologico è dovuto per giustificare l’entità della pretesa e la corretta applicazione dei tassi di interesse (che non devono risultare usurari).

Senza questa documentazione è chiaro che la società di recupero crediti non può adire il giudice per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del presunto debitore; se ne è in possesso, è suo precipuo interesse esibirli al debitore per facilitare il raggiungimento di un accordo transattivo in via stragiudiziale.


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