Ludmilla Karadzic

L’articolo 2, comma 2 del decreto legge 193/2016 stabilisce che a decorrere dal primo luglio 2017, le amministrazioni locali possono (non devono, come accadeva nel passato) deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

Il soggetto preposto alla riscossione nazionale delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie è, attualmente, Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER (ex Equitalia) e, per quello che qui interessa, il Comune che intende continuare ad affidare ad ADER la riscossione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, deve continuare ad adottare la procedura di iscrizione a ruolo delle somme non pagate indicate nel verbale notificato all’obbligato, per poi passare l’elenco dei debitori ad ADER onde consentire, da parte di quest’ultima, l’emissione e la notifica della cartella esattoriale.

Ma l’amministrazione locale può anche autonomamente decidere di riscuotere coattivamente la sanzione amministrativa non ottemperata nel termine di 60 giorni dalla notifica, attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale. Si tratta di una procedura di esazione regolata dal regio decreto 639/1910 ed è, nello specifico, come già accennata, quella utilizzabile dagli enti locali per esercitare in autonomia (senza il necessario coinvolgimento di ADER) la riscossione coattiva delle proprie entrate (derivanti sia da tributi locali che da sanzioni amministrative). Allo scopo, l’amministrazione locale può gestire la riscossione coattiva creando una cosiddetta società in house (che svolge tutte o la maggior parte delle proprie attività in favore dell’amministrazione locale da cui è controllata) oppure affidando la riscossione coattiva, tramite gara di appalto, ad una società di riscossione esterna (concessionaria).

Poichè l’ingiunzione fiscale è comunque un titolo esecutivo (ma a differenza della cartella esattoriale non include anche la funzione di precetto) la società di riscossione incaricata della riscossione coattiva deve notificare comunque un atto di precetto, ai sensi dell’articolo 480 del codice di procedura civile.

Tutto quanto sopra per chiarire perchè le è stato notificato un atto di precetto per mani dell’ufficiale giudiziario.

In ogni caso, l’articolo 545 del codice di procedura civile chiarisce che le somme percepite a titolo di pensione possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni. E che, inoltre, la pensione non può essere pignorata per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (il cosiddetto minimo vitale).

Ne deriva che il Comune, per riscuotere la sanzione amministrativa di 320 euro precettata dieci giorni fa, dovrà comunque attendere che si esaurisca il rimborso attualmente in corso, azionato dal pignoramento avviato a suo tempo da Equitalia. Utilizzando il gergo ormai comune, la concessionaria, che agisce per il Comune creditore, dovrà mettersi in coda e pazientemente attendere che si determini la necessaria capienza nella parte della pensione eccedente il minimo vitale.

Passando al pignoramento presso la residenza del debitore, direi che si tratta di una eventualità da escludere: la concessionaria non può agire autonomamente, ma si muove su direttiva del creditore (il Comune) il quale dovrebbe deliberare uno stanziamento per i costi (non nulli) necessari all’avvio delle procedura di custodia e di vendita all’asta dei mobili usati pignorati con il rischio (certo) di non riuscire a rientrare non solo del credito vantato, ma addirittura delle spese anticipate.


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