Annapaola Ferri

Al giudice chiamato a decidere dal creditore insoddisfatto sull’inadempimento da lei messo in atto, poco interesserebbe della trattenuta diretta ex articolo 156 del codice civile per euro 850 (che non è assimilata, si badi bene, ad un pignoramento) e neppure della trattenuta dovuta per intervenuta cessione volontaria del quinto (di cui si tiene conto solo quando i pignoramenti concorrenti e la cessione del quinto falciano più della metà della pensione al netto dei soli oneri fiscali).

Posto che il minimo vitale si aggira attualmente intorno ai 679,5 euro (essendo l’importo massimo dell’assegno sociale pari a 453 euro) le verrebbe pignorato il 20% della sua pensione (al lordo della rata per cessione del quinto e della trattenuta destinata al coniuge divorziato) eccedente il minimo vitale. Dunque, lascerebbe sul terreno il quinto di (2900 – 679,5) euro, cioè 444 euro.


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