Annapaola Ferri

Ipotizziamo che il secondo pignoramento (quello che lei definisce in coda) sia stato già notificato all’INPS e che si tratti di pignoramento azionato da un credito della stessa natura del primo pignoramento (ordinario), tale cioè da non modificare l’entità del prelievo mensile rispetto al pignoramento già in corso.

Bisogna innanzitutto calcolare la pensione percepita mensile PENS al netto degli oneri fiscali, ma al lordo del prelievo per il pignoramento in corso e della rata mensile per la cessione del quinto in scadenza.

Chiamiamo invece PIGN la quota della pensione pignorata.

La quota cedibile CES risulterà pari al 40% PENS – PIGN

Infatti, l’articolo 68, comma 1, della legge 180/1950 dispone che quando preesistono pignoramenti, la cessione non può essere effettuata se non limitatamente alla differenza tra i due quinti della pensione valutata al netto delle ritenute e la quota colpita da pignoramenti.

Insomma, se il pignoramento in corso e quello in coda incideranno entrambi solo per il 20% della pensione netta, l’INPS potrà rinnovarle la cessione del quinto.


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