Marzia Ciunfrini

Il mutuo ipotecario cointestato a più comproprietari di uno stesso bene indiviso può essere assimilato ad una obbligazione in solido, laddove più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità.

Ora, l’articolo 1299 del codice civile stabilisce che il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ottenere dai condebitori la parte dovuta da ciascuno di essi: in pratica, nella fattispecie, i due mutuatari che si fanno carico del pagamento dell’intera rata mensile (così come documentato dagli estratti di conto corrente) possono agire in regresso verso il cointestatario del mutuo inadempiente.


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