Tullio Solinas

Quantomeno l’assegno mensile di incentivazione all’esodo (disciplinato dalla legge 92/2012 in materia di prestazioni in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo) può essere considerato una indennità di natura previdenziale.

L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Se ne conclude che l’assegno mensile di incentivazione all’esodo può essere pignorato nella misura del 20% limitatamente alla parte che eccede il minimo vitale.


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