Lilla De Angelis

Il nostro ordinamento prevede l’azione revocatoria degli atti di disposizione del debitore disciplinata dall’articolo 2901 del codice civile: il creditore (il socio accomandante) può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (alienazione dei beni della società) con i quali il debitore (il socio accomandatario) rechi pregiudizio alle sue ragioni.


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