Giorgio Martini

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti del de cuius personalmente in proporzione alla loro quota ereditaria (articolo 754 del codice civile).

L’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza (come l’IMU) procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 477 del 20 novembre 2002, ha definitivamente chiarito quale debba essere il momento in cui avviene il perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale: per il notificante, ai fini del rispetto dei termini legali di decadenza, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore ovvero, nell’ipotesi di notifica diretta via posta, nella data della spedizione attestata dalla ricevuta di invio; per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, da cui decorrono i termini per un eventuale ricorso.


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