Roberto Petrella

Lei ha semplicemente esercitato una sua facoltà: infatti, in caso di cointestazione del rapporto di conto corrente a firma disgiunta l’evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto.

Il cointestatario superstite può continuare a utilizzare il conto dovendosi riconoscere piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell’efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote (Arbitro Bancario Finanziario decisione 1673/2013.

Senza che ciò implichi accettazione tacita dell’eredità. Pertanto, potrà liberamente decidere se accettare l’eredità (con o senza beneficio di inventario) oppure, rinunciare ad essa.


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