Prima di poter presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) le contestazioni che intende eccepire devono essere puntualmente contestate alla finanziaria con comunicazione raccomandata e avviso di ricevimento.
Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo risulta essere pervenuto al creditore, in assenza di risposta o in seguito ad una risposta ritenuta non soddisfacente sarà possibile ricorrere all’Arbitro.
Il creditore, prima di procedere in via giudiziale (e sottoporsi all’esborso di anticipazioni di spesa) indaga la posizione reddituale e patrimoniale del debitore per valutare l’efficacia dell’azione di riscossione coattiva che intenderebbe avviare.
Per questo non è possibile dar conto dei tempi di una eventuale azione esecutiva promossa nei confronti del debitore.