Ornella De Bellis

Il diritto di abitazione le è stato concesso dal proprietario donatario (cioè sua moglie) oppure è stato incluso come condizione nell’atto di donazione: con l’accoglimento dell’azione revocatoria, l’atto di donazione risulta inefficace nei confronti del creditore procedente. Ergo, se è inefficace la donazione, risultano inefficaci, sempre nei confronti del creditore procedente, tutti gli atti conseguenti e/o correlati alla donazione, compreso il diritto di abitazione conseguito.

Potrà eventualmente opporre ad un terzo, diverso dal creditore che ha visto accolta la propria istanza di revoca dell’atto dispositivo del debitore (la donazione al coniuge dell’immobile), il suo diritto di abitazione. Ma non può opporre tale diritto al creditore per il quale la donazione è stata dichiarata inefficace.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.