Patrizio Oliva

La notifica della comunicazione del 2016 da parte del Comune è sicuramente viziata, mentre, però, resta comunque valida quella recapitatale nel 2011, correttamente notificata per compiuta giacenza. Se tale comunicazione le richiedeva l’esibizione degli attestati di pagamento delle rette di trasporto per sua figlia maggiorenne lei avrebbe dovuto conservare gli scontrini, in quanto oggetto di pretesa sicuramente non prescritta nel 2013, all’epoca del trasloco. Insomma, lei nel 2013 era tenuta degli attestati relativi al pagamento già avvenuto.

Per il resto, per sapere cioè se il Comune di residenza può bloccarle l’importo relativo al “pacchetto scuola 2018/2019” ottenuto con la partecipazione ad un bando regionale, bisognerebbe leggere le condizioni di decadenza per l’assegnazione del beneficio. Di solito la Regione demanda al Comune il controllo di eventuali inadempimenti del beneficiario rispetto ad una qualsiasi branca della Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui fosse stata emessa una cartella esattoriale per la riscossione coattiva degli importi che non ha mai dimostrato di aver versato, il blocco sarebbe più che giustificato.

Peraltro, seppur per importi superiori a cinquemila euro ed in ambito statale, il dpr 602/1973, all’articolo 48 bis dispone che qualsiasi amministrazione pubblica prima di effettuare un pagamento deve verificare se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, bloccare il pagamento stesso, segnalando la circostanza ad Agenzia delle Entrate Riscossione per l’escussione del debitore con pignoramento presso terzi.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.