Paolo Rastelli

Come è noto, entro cinque anni dalla data di perfezionamento dell’atto dispositivo del debitore, anche non oneroso come la donazione, il creditore può chiederne la revocazione giudiziale. Nel caso di donazione effettuata a favore del coniuge di un immobile e accoglimento dell’istanza di revocazione proposta dal creditore procedente, la casa rimarrebbe comunque di proprietà del donatario (la revocazione dell’atto non comporta effetto restitutorio), ma il creditore che ha ottenuto la revocazione (e solo lui) potrà agire nei confronti del bene di proprietà del donatario, come se fosse ancora di proprietà del debitore (si dice che l’atto di donazione perde efficacia nei confronti di chi ha ottenuto la revocazione dell’atto).

Orbene, l’articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 stabilisce che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

L’espropriazione forzata (anche nel caso di procedura esattoriale) inizia con la notifica di un atto di pignoramento dell’immobile (il cui atto di donazione è stato revocato).

L’articolo 76 del DPR 602/1973 al comma 1 lettera a) stabilisce che Agenzia delle Entrate Riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Ma, non fissa alcuna data di decorrenza della registrazione anagrafica di residenza.

Pertanto, nulla osta che, dopo l’accoglimento dell’istanza di revocazione e prima della data di notifica dell’atto di pignoramento dell’immobile, il debitore, sottoposto ad azione esecutiva riguardante l’unica casa posseduta, acquisisca la nuova residenza presso l’immobile oggetto di accoglimento dell’istanza di revoca dell’atto di donazione.


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