Giorgio Valli

Il Comune non ha, evidentemente, documentazione valida da opporre alla sua eccezione di prescrizione (rectius decadenza) ed allora lo scaltro funzionario (non conoscendo la storia pregressa – altrimenti nemmeno si sarebbe prodigato per togliere le castagne dal fuoco al proprio datore di lavoro) le fa presentare, ad ogni buon conto, una nuova richiesta in autotutela, così, nell’inutile attesa di una risposta che mai le perverrà, decorrono pure i 60 giorni utili per proporre ricorso giudiziale alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP).

La presentazione di istanza in autotutela, infatti, non sospende i termini di legge oltre i quali il ricorso giudiziale diventa inammissibile.

Nonostante le inutili precauzioni del funzionario comunale, devo avvertirla, per quanto sopra accennato, che poichè, in attesa della risposta del Comune alla sua istanza in autotutela avversa all’avviso di accertamento correttamente notificato per l’omesso pagamento della TARSU, lei non ha presentato ricorso per eccepire la decadenza dell’atto notificato dal comune, nel termine massimo di 60 giorni (dalla notifica dell’avviso di accertamento), difficilmente verrà adesso ammesso il suo ricorso all’ingiunzione. In pratica, anche se l’efficacia dell’avviso di accertamento era già decaduta alla data di notifica, il credito non opposto va comunque saldato.

Ricordiamo che gli avvisi di accertamento per tributi locali o devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Comunque, lei ci ha chiesto altre informazioni e quelle le forniamo: se la controversia ha un valore inferiore a 3 mila euro, il difensore non e’ obbligatorio e il ricorrente può anche agire da solo (sconsiglio vivamente il fai da te altrimenti si resta in balia di qualche errore formale di procedura con il quale si può soccombere nel contenzioso, oppure non arrivarci nemmeno, come nella fattispecie). Fino a 3 mila euro bisogna versare anche un contributo unificato di 30 euro.

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Non è necessario chiedere l’assistenza tecnica di un avvocato: può (avrebbe potuto) rivolgersi anche ad un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale purchè abilitato alla difesa del contribuente inanzi al giudice tributario della CTP.


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